Chi siamo

Società Italiana di Psichiatria Geriatrica
ALLEGATO "A" AL N. 17246 REPERTORIO N. 6843 RACCOLTA

STATUTO


Art. 1

E’ costituita, una associazione denominata

SOCIETA’ ITALIANA di PSICHIATRIA GERIATRICA

L’Associazione è individuata da un proprio logo e si propone di essere Sezione speciale della SIP, con sede in Milano, Via Sambuco 15. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo secondo esigenze pratiche ed economiche dell’Associazione, definire all’interno del Comune sopra indicato, la sede legale ed operativa.

La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell’assemblea degli associati; in ogni caso l’Associazione potrà costituire sedi secondarie ed impianti distaccati, al fine di essere tangibilmente presente su tutto il territorio nazionale. L’associazione è senza fini di lucro, indipendente, apartitica ed aconfessionale 


Art. 2
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta e liquidata da una apposita Assemblea straordinaria.

SCOPO
Art. 3
L'Associazione non ha fini di lucro e propone di sensibilizzare operatori medici, non medici, famigliari, assistenti domiciliari, l’opinione pubblica con modalità educazionali, informative e formative nonché di organizzare studi, ricerche,eventi scientifici e di formazione su argomenti inerenti la diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici e comportamentali in età geriatrica.

Art. 4
I descritti scopi ed ogni altra iniziativa atta a raggiungere le finalità dell'associazione, saranno decise dal Consiglio Direttivo

PATRIMONIO
Art. 5
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dalle quote sociali dei soci;
- dai contributi spontanei degli stessi soci;
- dai contributi di altri enti pubblici o privati;
- dalle offerte, lasciti o donazioni di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche, private, nazionali e internazionali);
- dagli avanzi che l'assemblea di volta in volta destinerà; dal ricavato dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- da ogni altra entrata autorizzata dalla legge.

All'associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
Tutte le quote associative non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti a causa di morte, nè rivalutabili.
ASSOCIATI

Art. 6
Possono essere soci tutti coloro che, impegnandosi a rispettare gli scopi e lo statuto dell’Associazione, saranno accolti dal consiglio direttivo. Nessun compenso è dovuto ai soci per la prestazione del loro servizio.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

1) Socio fondatore.
2) Socio ordinario: colui che fa domanda di associarsi ai sensi dell’art. 8 del presente statuto.
A tale classificazione non corrisponde alcuna volontà discriminatoria, in particolare tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Entrambe le categorie sono obbligate al versamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.


Art. 7
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso ed l'esclusione.
L'appartenenza alla associazione ha carattere volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa presentazione al Consiglio Direttivo della documentazione che le provi.

Art. 8
L’ammissione dei soci ordinari avviene dietro presentazione della domanda al Comitato Direttivo, il quale determinerà le modalità ed i tempi di ammissione. L’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo o da un membro da esso delegato. In quest’ultimo caso, sarà facoltà del Consiglio Direttivo poter  ratificare le scelte del soggetto delegato.

Art. 9
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per morte del socio;
- per dimissioni;
- per decadenza, cioè per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto gli obblighi dello Statuto o per altri motivi che importino indegnità.

Art. 10
La quota associativa viene fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 11
I soci che desiderano recedere dall'Associazione, possono dare le dimissioni in qualsiasi momento comunicandole con lettera raccomandata indirizzata all'Associazione.
Le dimissioni avranno effetto dal 1° giorno lavorativo del secondo mese solare successivo e liberano il dimissionario, a partire da tale data, da ogni obbligo verso l'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- I co-Presidenti del Consiglio Direttivo;
- il Segretario.

ASSEMBLEA
Art. 13
L'assemblea generale è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano. Non è ammessa la partecipazione all'assemblea mediante delega scritta.

Art. 14
L'assemblea generale:
a)approva il bilancio economico preventivo e consuntivo ed il programma di lavoro annuale dell'associazione;
b)nomina il Consiglio Direttivo;
c)approva le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione stessa, nonché provvede alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, che si atterranno a quanto stabilito nell'art. 25 del presente statuto;
d)esprime il parere in ordine ai nominativi proposti dal Consiglio Direttivo per la sostituzione dei membri decaduti, dimissionari, oppure revocati per giusta causa.

Art. 15
All'assemblea
possono partecipare, oltre ai soci fondatori anche i soci ordinari. Ogni socio, maggiore d'età, ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare del suo versamento o la sua classificazione. Si precisa fin d'ora che tutte le votazioni, per qualunque materia e/o oggetto devono avvenire a scrutinio palese.

Art. 16
L'assemblea generale è convocata dai co-Presidenti del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con avviso spedito per posta raccomandata o posta elettronica certificata o mediante affissione presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione degli argomenti all'Ordine del giorno ovvero mediante qualsivoglia sistema alternativo che comprovi la conferma dell'avvenuta ricezione (a titolo esemplificativo: fax, email).
Mancando l'iniziativa del Consiglio Direttivo, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata da tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti.

Art. 17
Un terzo dei soci, potranno richiedere ai co-Presidenti la convocazione di un'assemblea straordinaria motivando le ragioni ed indicando le materie da discutere.

Art. 18
L'assemblea generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei soci.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con voto a scrutinio palese. In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea viene aggiornata in seconda convocazione in cui è valida con qualunque numero di presenti e delibera a maggioranza assoluta, sempre con scrutinio palese.
Di ogni assemblea verrà redatto verbale che, debitamente sottoscritto, verrà annotato in un apposito libro sociale.
Tale libro è consultabile da chiunque fra i soci ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.
I Consiglieri non possono essere comunque inferiori a tre e superiori a nove, durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili, salvo
revoca per giusta causa, da intendersi quale inadempimento ai doveri di lealtà e correttezza che incombono all'organo direttivo. Tra di loro vengono eletti i co-Presidenti ed il Segretario.

Art. 20
Il Consiglio Direttivo, su iniziativa dei co-Presidenti è convocato di norma una volta l'anno, a meno che circostanze particolari non richiedano altre convocazioni. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica.
Il Consiglio Direttivo ha il compito:
a)di attuare le deliberazioni dell'assemblea;
b)di dirigere ed amministrare l'associazione con possibilità di deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
c)di redigere o far redigere il bilancio annuale dell'Associazione;
d)di stipulare convenzioni tra l'Associazione e terzi;
e)di deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
f)di deliberare sull'esclusione dei soci;
g)di nominare per cooptazione i sostituti dei membri decaduti, dimissionari o revocati su parere favorevole dall'assemblea generale, purchè la maggioranza degli Consiglieri in carica risulti sempre costituita da Consiglieri eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio palese.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte dei poteri ai co-Presidenti o a uno dei suoi membri.

Art. 21
La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta ai co-Presidenti del Consiglio Direttivo o ai suoi membri all'uopo delegati dal Consiglio stesso e nei limiti della delega.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio annuale dell'Associazione, con una relazione sull'andamento della gestione redatta dai membri del Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.
Tutti i fondi che residuassero dall'esercizio precedente verranno riportati a nuovo per l'anno successivo.

PRESIDENTE
Art. 23
I co-Presidenti del Consiglio Direttivo dirigono l'Associazione e la rappresentano di fronte ai terzi ed in giudizio.
Ai co-Presidenti spetta la firma congiunta degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. I co-Presidenti sovraintendono all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Art. 24
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio che deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Art. 25
Le eventuali modifiche al presente Statuto possono essere deliberate con l'assemblea straordinaria, appositamente convocata.
Esse devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da tre decimi degli associati e portate a conoscenza di tutti i soci.
In caso di delibera di scioglimento dell'Associazione, per la quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancassero le maggioranze necessarie il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea provvederà in seduta straordinaria, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe i ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

GRUPPI LOCALI
Art. 26
L'associazione, per l'attuazione delle finalità statutarie, può
promuovere
propri gruppi locali operanti a livello regionale e comunale.

NORME GENERALI
Art. 27
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, si osservano le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia.
F.to Emilio Sacchetti
F.to Claudio Mencacci
F.to Anna Napoli - sigillo

 
CONSIGLIO DIRETTIVO

Co-Presidenti

MENCACCI CLAUDIO
SACCHETTI EMILIO  


Direttivo

SACCHETTI EMILIO
MENCACCI CLAUDIO
PALLANTI STEFANO
CERVERI GIANCARLO
DI SCIASCIO GUIDO
VITA ANTONIO
VARIA SALVATORE
CLERICI MASSIMO;
ZANALDA ENRICO